Archivio della Categoria 'Cellulari'

Il telefono Gucci esiste, ma è un falso cinese

Giovedì 13 Dicembre 2007

gucci fake phone

Qualche mese fa iniziò a circolare la notizia che la nota firma Gucci stesse preparando, come la concorrente Prada e Armani, un telefono da vendere con il suo marchio. La notizia fu smentita qualche tempo dopo, ma i cinesi non hanno perso l’occasione di dimostrare che il tempio del contraffatto ha sede in Cina. E’ nato, infatti, il falso Gucci Phone che, naturalmente, non è legato da alcunché a Gucci.

Tra le caratteristiche tecniche troviamo:
- Dimensioni: 110 x 50 x 17,6 mm
- Peso: 99 gr
- Schermo: ampio 2,1″ con una risoluzione di 240 x 320 pixel e 16 milioni di colori
- Fotocamera: 2 Megapixel
- Altro: radio FM, espandibilità della memoria con schede microSD, speaker stereo

Il prezzo e la disponibilità non sono stati comunicati. Altre foto del telefono dopo il salto.

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[via Mobileblog]

RoverPC C6, uno smartphone russo

Giovedì 13 Dicembre 2007

RoverPC C6RoverPC C6 è un nuovo modello di smartphone prodotto in Russia e caratterizzato da un ampio schermo touch screen. Il dispositivo non possiede caratteristiche tecniche all’avanguardia, fattore che lascia intendere che è stato progettato per la fascia medio-bassa di mercato. All’interno abbiamo un processore Samsung 2442B da 300 MHz, la memoria RAM è di 64 MB e quella ROM di 128 MB. Il tutto è governato dal sistema operativo Windows mobile 6.

Di Microsoft sono anche molti programmi di serie, come: Microsoft Office Excel Mobile, Microsoft Office Outlook Mobile, Microsoft Office Word Mobile, Internet Explorer Mobile, Windows live, Live messenger e Microsoft Office PowerPoint Mobile.

Non manca la fotocamera da 2 Megapixel, la connettività GPRS e il bluetooth. Non si hanno ancora informazioni su prezzo e disponibilità di vendita.

[via Mobileblog]

E61, mini recensione

Lunedì 27 Agosto 2007
Indeciso se prendere l’ n800 (e tenermi il 6630) o l’ e61, alla fine dopo lunghe “pensate” ho optato per l’ e61.

E prosegue la mia saga nokia: 5110, 7110, 6310, 6630, e61 ;)

L’ e61 e’ sottile il giusto, ma davvero grande, a tanti non piace…. e’ grande per essere un telefono, ma giusto per un palmare (o smartphone che dir si voglia…)

Quando lo usate con una mano, vi consiglio di avere una manona ;)

Il passaggio dal 6630, e’ stato veloce e indolore (e ci mancherebbe..), sincronizzazione immediata dei contatti, foto, calendario, tutto via bluetooth, senza noiosi passaggi di sim o mmc

Chi ha gia’ usato un symbian di casa nokia, puo’ prendere l’ e61, e cominciare subito a “lavorarci”, senza dover leggere il manuale….

Il supporto wifi mi sembra funzionare molto bene, la ricerca degli AP e’ veloce e precisa, cosi’ come la connessione.

Molto bello il poter scegliere il tipo di connessione appena si apre il browser (umts o wifi per esempio)

Il browser, e’ sicuramente uno dei componenti eccezionali del telefono, e’ davvero ottimo e veloce . Devo ancora provare la connessione sip per il voip, spero che non mi deluda (uno dei motivi per cui l’ ho comprato e’ il voip)

La tastiera completa querty, e’ buona, i tasti sono un po’ piccolini, ma e’ decisamente usabile

La mancanza del touchscreen non si fa sentire, si fa tutto via quel pirulino centrale, ma non mi piace… Il joystick centrale, mi sembra un po’ duretto e impreciso, o forse devo farci la mano… avrei preferito qualcosa di piu’ usabile, come un touchpad alla iPod, o qualcosa di simile.

Per la mobilita’ e’ eccezionale, in treno mi sono installato putty, si e’ scompattato lo zip da solo, mi sono letto il readme, si e’ scaricato il certificato prendendolo dal txt (ha capito che c’era un link nel txt…) , e si e’ installato.

Mi sono subito connesso con putty in remoto, ho ripreso una connesione screen su cui girava pine e irssi, e il terminale non ha avuto nessuno problema. (e la presenza di un tasto ctrl per screen aiuta tanto…)

Cosa manca? La fotocamera. Quindi se la volete, non compratelo… (dovrebbe uscire presto l’ e61 con fotocamera).

Per il resto le “features” rimangono quelle del 6630, ma mooolto piu’ veloci. Lo schermo e’ bellissimo, il miglior schermo che abbia mai visto su uno smartphone. La cosa che mi piacerebbe, e’ un vnc server per potermi connettere via wifi al cellulare, ma non ho trovato granche.

Il mio giudizio quindi, e’ promosso a pieni voti

Fonte Carlo Beccaria

Wind condannata per la rimodulazione del Noi2: siamo ancora sicuri che convenga modificare la tariffa a tutti?

Mercoledì 11 Aprile 2007

WindL’Avv. Salvatore Cerino, scrivendo di pugno con l’Avv. Raffaele D’Angelo, mi ha inviato una sentenza che inchioda -ancora una volta- Wind di fronte ad unilaterali modifiche contrattuali.
Innanzitutto dico “ancora una volta” perch qualche mese fa la stessa Wind era stata obbligata a ripristinare un Noi Wind a 300 minuti, perch un “contratto non pu essere modificato in modo unilaterale quando comporta un evidente peggioramento delle condizioni” (qui c’ l’articolo di cui parlo).

Vi lascio quindi al loro commento e -successivamente- all’integrale sentenza, che vi invito a leggere: direi che si potrebbe aprire qualche spiraglio sulle nubi che si stanno avvicinando alle varie rimodulazioni delle Wind10 e delle Sempre Light.
Siamo sicuri che i gestori abbiano capito che non siamo pi sudditi, ma utenti pensanti?

Apprezzando il Vostro Blog, di cui siamo assidui lettori, abbiamo premura di informarVi, con la presente, del contenuto della sentenza di cui alloggetto, che nel merito riteniamo possa risultare di particolare interesse per numerosi consumatori, in un momento in cui il dibattito sui costi della telefonia mobile risulta essere quanto mai attuale.-
Con la predetta sentenza, che Vi alleghiamo in copia, il Giudice di Pace di Pomigliano dArco ha dichiarato illegittima la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, operate dalla Wind Telecomunicazioni S.p.A., in merito alla tariffa NOI 2 WIND.-
Nel merito, il Giudice di Pace ha dichiarato illegittimo il comportamento della Wind Telecomunicazioni S.p.A. che in origine aveva stipulato con il consumatore un contratto per lattivazione di una tariffa denominata NOI 2 WIND, che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di telefonate gratuite al costo mensile di Euro 2,00, e poi aveva successivamente, nel corso del rapporto inter partes, modificato tali condizioni contrattuali dapprima riducendo unilateralmente i minuti di conversazione da cinquecento a quattrocento, e successivamente aumentando il costo della suddetta tariffa ad Euro 3,00 per quattrocento minuti di telefonate.-
Conseguentemente, il Giudice di Pace, accertato il grave inadempimento della Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha condannato questultima a dare corretto adempimento al contratto originariamente stipulato con il consumatore, dando modo allo stesso di usufruire di cinquecento minuti di telefonate verso il numero prescelto al costo mensile di Euro 2,00, ed ha condannato, altres, la stessa Wind Telecomunicazioni S.p.A. al risarcimento dei danni, liquidati, in via equitativa, nella somma di Euro 300,00, oltre alla refusione delle spese legali.-
Dai principi di diritto enunciati nella suddetta sentenza, si evince che le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali relative ai costi ed alla durata dei vari piani tariffari sono illegittime se non accettate per iscritto dai consumatori, e, pertanto, questi ultimi potranno rivolgersi allAutorit giudiziaria per sentir condannare il gestore telefonico allapplicazione delle tariffe alle quali i consumatori avevano originariamente aderito, oltre al risarcimento dei danni eventualmente patiti, atteso che la normativa vigente tutela i consumatori quale parte pi debole che, come tale, durante lesecuzione del contratto, deve essere messa nelle condizioni di operare una scelta ponderata e consapevole realmente rispondente alle proprie esigenze.-
Nel dichiararci disponibili per ulteriori chiarimenti in merito, e per qualsiasi altra eventuale occasione di fattiva collaborazione, porgiamo distinti saluti.-

Avv. Salvatore Cerino
Avv. Raffaele D’Angelo

SEGUE ORA LA SENTENZA, alla quale ometto i dati personali presenti

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POMIGLIANO DARCO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Orazio Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 623/06 del Ruolo Generale avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
TRA
D Angelo Raffaele, rapp.to e difeso dallAvv. Salvatore Cerino, presso cui elett.te domicilia in Pomigliano Darco alla Via —–
Attore
E
Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall Avv. Francesco Pace, presso cui elett.te domicilia in Ottaviano alla via Palazzo del Principe 3 nello studio dellAvv. Giacchino Fabio Bifulco
convenuta
Conclusioni dellattore: Accertare e dichiarare lillegittimo comportamento consistente nelle ingiustificate modifiche in peius alle condizioni contrattuali del servizio telefonico Noi due Wind posto in essere uniteralmente dalla soc. Wind; condannare la Wind a dare esatta esecuzione al contratto stipulato inter partes garantendo ad esso DAngelo Raffaele lapplicazione dellorinaria tariffa che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di telefonate al costo mensile di 2,00 verso il numero telefonico Wind —-; condannare la Wind al risarcimento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali quantificati nella misura di 1.000,00 con pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale; condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.

Conclusioni della convenuta: In via preliminare dichiararsi improcedibile atteso che i gestori di telefonia non possono personalizzare un contratto di utenza ; nel merito rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l attore premesso: daver in data 29/02/04 aderito alla proposta contrattuale inerente alla tariffazione Noi due Wind attivando tale tariffa verso il numero di telefonino Wind —-, che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di telefonate gratuite al costo mensile di 2,00 ; che la Wind illegittimamente dopo 9 mesi dallattivazione di tale tariffa unilateralmente aveva ridotto dall 1// a 400 minuti al mese al costo di 2,00 e dall 1/8/05 aveva aumentato ad 3,00 mensili il costo di quattrocento telefonate gratuite tanto premesso chiedeva oltre all adempimento del contratto il pagamento della somma di 1.000,00, a titolo di danni patrimoniali morali ed esistenziali sofferti a seguito dell inadempimento contrattuale di essa convenuta.
Si costituiva la convenuta che eccepiva, preliminarmente, l improponibilit nella domanda per non essere quello invocato un contratto personalizzato; nel merito deduceva l infondatezza della stessa e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese. Prodotta documentazione utile, ammesso linterrogatorio formale del legale rapp.te della Wind Telecomunicazioni e da questi non reso, ammessa ed espletata la prova, precisate le conclusioni la causa, all udienza del 14/03/07 veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la proponibilit della domanda per avere l attore espletato,- cos come da documentazione in atti-preventivamente, il tentativo obbligatorio di riconciliazione previsto dall art. 3 e 4 della delibera n.182/02/cons del 19/06/02 dell Autorit per la garanzia nelle Comunicazioni, a norma dell art. 1 comma 11 della L. 31/7/97 n. 249 .
Nel merito, questo Giudicante rileva che i fatti e le circostanze poste a base della domanda sono supportati dai documenti prodotti in atti, nonch dalla prova testimoniale da cui si evince il grave e colpevole inadempimento della convenuta.
Infatti non solo la Wind Telecomunicazioni S.p.a. nel costituirsi in giudizio ha ammesso e riconosciuto che lattore ha aderito alla proposta wind ut ante, ma il legale rapp.te, della Wind non ha reso linterrogatorio formale che gli stato deferito dall attore.
E risaputo infatti che ai sensi dell art. 232 c.p.c. in materia di interrogatorio formale se la parte cui stato deferito detto interrogatorio non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, pu ritenere come ammessi i fatti dedotti nellinterrogatorio. Nel caso di specie l attore ha articolato interrogatorio formale del legale rapp.te della Wind Telecomunicazioni S.p.a. al fine di ottenere la confessione in ordine ai seguenti fatti: 1) Vero che lattore in data 29/2/04 ha aderito alla proposta contrattuale inerente alla tariffazione Noi due Wind che prevedeva cinquecento minuti di telefonate gratuite al costo di 2,00, verso un numero Wind prescelto; 2) Vero che la soc.Wind telecomunicazioni S.p.a. successivamente con due SMS ha comunicato all attore la modifica delle condizioni contrattuali (durata e costo), senza avvisare lo steso dalla possibilit di recedere dal contratto.
Tenuto conto che il legale rapp.te della Wind, non si presentato per rendere detto interrogatorio, n ha fornito alcuna giustificazione in proposito, valutato il comportamento processuale di esso convenuto improntato ad assenteismo ed a disinteresse, questo giudice ritiene di dover considerare siccome ammessi dal convenuto i fatti e le circostanze sopra riportati.
Quindi rimasto provato che l attore in data 29/02/04 ebbe a stipulare con la Wind il contratto di somministrazione de quo che prevedeva cinquecento minuti di telefonate gratuite al mese al costo di 2,00, verso un numero Wind prescelto; e che essa Wind ha nel corso del contratto unilateralmente ed illegittimamente modificato le condizioni di detto contratto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5613 del 29 novembre 1978, hanno affermato che il < < il contratto di utenza telefonica, che va inquadrato nello schema giuridico del contratto di somministrazione, rientra nella categoria dei cosiddetti contratti per adesione, ha natura contrattuale di diritto privato, sicch i rapporti che si instaurano tra utente e societ concessionaria sorgono e si muovono nell ambito di diritto soggettivo perfetto>>.
Vale a dire che la natura pubblica del servizio non vale ad attribuire natura pubblica ed autoritativa all attivit posta in essere nell esplemento del servizio medesimo (Trib. Roma, ord. 23 marzo 1987, in Giust. civ. 1987, I, 2669).
La stessa Corte costituzionale in varie pronunce (20 dicembre 1998, n. 1104; 30 dicembre 1994, n. 546) ha affermato il generale principio che i servizi pubblici essenziali, ai sensi dell art. 43 dell Costituzione, devono essere organizzati e gestiti in forma di impresa, secondo criteri di economicit, i quali comportano la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato.
Quindi, nellordinamento attuale non trova alcuna giustificazione l esistenza di privilegi a favore del servizio pubblico telefonico.
Va, quindi, applicato al caso de quo il normale rapporto del contratto di somministrazione ad esecuzione continuata con i relativi ed obblighi delle parti contraenti.
Sicch la societ erogatrice del servizio telefonico, non pu essere sollevata dallonere, di provare daver concordato con l utente le modifiche delle originarie condizioni contrattuali.
Principalmente la Wind non poteva modificare le condizioni del contratto senza laccettazione dell utente. Accettazione che ovviamente l attore ha contestato e provato esservi mai stata, e che la Wind non ha provata esservi stata.
Per completezza, ritiene il Giudicante, oltre quanto motivatamente sopra esposto, e disattendendo i rilievi della Wind, che la convenuta, inoltre, abbia violato la L. 30 luglio 1998, n. 281 disciplinare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
Infatti l art. 2 della citata legge qualifica consumatori le persone fisiche che acquistino o utilizzano beni o servizi per scopi non riferibili all attivit imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che sono divenuti titolari delle posizioni giuridiche soggettive garantite dal comma 2 dell art. 1, tutelabili giudizialmente anche con azioni individuali (art. 3, ult. comma).
La norma in commento, in particolare riconosce e garantisce ai consumatori la correttezza, la trasparenza e l equit nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi.
Dovere di correttezza, quindi, il quale importa dovere di rettitudine e buona fede nei rapporti tra le parti nello svolgimento del contratto, codificati in linea generale dagli art. 1175, 1176 e 1375 c.c.; trasparenza che impone mancanza dambiguit nel corso delle trattative e dell esecuzione del contratto, le cui clausole sono soggette al criterio ermeneutico posto dall art. 1370 c.c. e che nel dubbio devono essere intese in senso favorevole al consumatore (Cass.5621/87); equit che assicura equilibrio sostanziale tra le prestazioni dedotte in contratto, tenendo conto delle concrete circostanze non previste dalla norma giuridica, con particolare riferimento alla situazione di debolezza che caratterizza la posizione del consumatore/utente che, durante lo svolgimento del contratto deve essere messo nelle condizioni, come soggetto pi debole di operare una scelta ponderata e consapevole realmente rispondente alle sue esigenze.
In applicazione ai principi di lealt e trasparenza nei rapporti contrattuali richiamati dalla predetta normativa, la posizione della convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nellesecuzione del contratto.
Alla luce di quanto esposto risulta evidente che la Wind in violazione di quanto contrattualmente convenuto tra le parti abbia unilateralmente ed arbitrariamente modificato i termini contrattuali riducendo i minuti mensili prima ed aumentando il costo mensile poi e pertanto essa va condannata ex art.1453 a dare corretto adempimento al contratto stipulato con lattore il 29/02/04 dando modo allo stesso di usufruire i 500 minuti di telefonate al costo di 2 mensili.
In merito ai danni rimasto provato che lattore sin dall 1/1/05 non ha pi potuto usufruire delle gratuit pattuite e che per tale mancata usufruizione ha sopportato disagi. Tenuto conto del periodo di carenza tale danno suscettibile di valutazione equitativa si ritiene essere di 300,00.
Pertanto il decidente, in applicazione dell art. 2043 c.c. dichiara tenuto e conseguentemente condanna la S.p.a. Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.ta pro tempore, al pagamento in favore dell attore della somma di 300,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale equitativamente determinato all attualit.
Le spese del presente giudizio, liquidare come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta D Angelo Raffaele nei confronti della S.p.a.Wind Telecomunicazioni S.p.a., disattesa ogni altra istanza ed eccezione, cos provvede.
1) Accoglie la domanda e per l effetto condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a. in persona del legale rapp.te pro tempore all adempimento contrattuale dando modo a esso DAngelo Raffaele di usufruire al costo di 2,00, con rinnovo automatico della richiesta ogni 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di 500 minuti di traffico telefonico mensile per le chiamate verso il numero telefonico Wind —-,
2) Condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di DAngelo Raffaele della somma di 300,00, oltre interessi legali dalla domanda sino soddisfo.
2) Condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 50,00 per spese, euro 560,00 per diritti ed euro 230,00 per onorario, oltre il 12,50% rimborso forfetario spese, oltre IVA e cpa, con attribuzione all Avv. Salvatore Cerino procuratore anticipatario.
Pomigliano D Arco l 22/03/07

Il Giudice di Pace
Avv. Orazio Rizzo

Fonte MobileBlog

Considerazioni personali di dbertone

IO A TITOLO PERSONALE HO GIA’ PROTESTATA CONTRO L’AUMENTO DELLE TARIFFE. LA RACCOMANDATA L’HO FATTA!!! IO NON SONO UN CONSUMATORE CHE STA’ ZITTO E FERMO, SE MI PESTANO I PIEDI URLO E MENO. E VOI?

Consigli Aduc contro cambio di piano tariffario illegittimo

Martedì 10 Aprile 2007

Dopo l’abolizione per legge dei costi di ricarica, i gestori di telefonia mobile e non stanno cercando di recuperare il gettito perduto, ad esempio aumentando le tariffe. E’ questa conseguenza ampiamente prevedibile -e dai noi piu’ volte paventata- di un provvedimento dirigista del Governo, che va contro il libero mercato invece di sostenerlo. Il primo gestore ad attivarsi e’ stato Wind, che ha annunciato la rimodulazione del piano tariffario da Wind 10 a Wind 12 anche per i contratti in corso, ed ora sta procedendo anche con altri piani trariffari. A nostro avviso, tale aumento e’ illegittimo perche’ vessatoria (ai sensi del Codice del Consumo) la clausola del contratto che prevede le modifiche dello stesso da parte del gestore. Si potra’ quindi intimare a Wind, e agli altri gestori, il rispetto del contratto fino alla sua scadenza naturale con questo modulo.

Da inviare per raccomandata A/R

Spett.le ……………..(nome gestore)
Via ……………………..

per conoscenza

- Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli
Fax 081/7507616 - Tel. 081/7507111

- Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Via Cavour 68, 50129 Firenze (per posta ordinaria) (*)

(luogo e data) …….

Oggetto:
contestazione legittimita’ cambio piano tariffario…….

Utenza n... intestata a .. abitante in via n. cap/citta .

Spettabile ____________ (nome gestore)
con la presente si contesta la rimodulazione del piano tariffario di telefonia mobile ………. (nome del piano), che mi avete notificato nei giorni passati. Le clausole del contratto che consentono questi aumenti da parte vostra sono vessatorie e quindi nulle.
Nello specifico:

1 nel contratto sono vessatorie le clausole che prevedono modifiche contrattuali e di servizio. Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono “al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso“. Giustificato motivo che non compare nel vostro contratto e neppure nel messaggio con cui me ne avete dato comunicazione. (**)

2 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell’articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l’utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione “Diritti degli utenti finali” e non gia’ in quella dei “Diritti del gestore”!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all’articolo 33, comma 2, lettera m). Quest’ultimo e’ quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Non solo quindi un preavviso di 30 giorni e possibilita’ di recesso senza penali per l’utente (come da Codice delle Comunicazioni elettroniche), ma anche indicazione nel contratto dei “giustificati motivi” per modifiche contrattuali (come da Codice del Consumo).

3 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1).

Si intima
pertanto, di non procedere a questa rimodulazione, dandomene comunicazione entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente raccomandata, con l’avviso che in difetto si adiranno le vie legali, onde ottenere quanto richiesto nonche’ la rifusione del danno subito.

Distinti saluti,

(firma)

Note

(*) Ribadiamo che non importa che inviate all’Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e’ sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo -in francobolli o in carta moneta- inserito in busta.

(**) Verificare che non siano elencati i “giustificati motivi” in quelle condizioni generali di contratto che prevedono le modifiche alle stesse da parte del gestore. Se fossero elencati alcuni “giustificati motivi”, ma non quello addotto dal gestore per rimodulare la tariffa, non si tratterebbe piu’ di clausola vessatoria, ma di rimodulazione ingiustificata e quindi illegittima.
In questo caso e’ necessario sostituire il punto 1 con il seguente:
“1 - nel contratto, all’articolo ……, non e’ prevista la facolta’ del gestore di apportare modifiche contrattuali per la motivazione da voi addotta. E’ pertanto illegittima la rimodulazione del piano tariffario da voi comunicata prima della scadenza naturale del contratto”.

Fonte Aduc